EMILIA ROMAGNA

COMUNICATI STAMPA

29/3/2016 – Più sanzioni per il lavoro irregolare

DALLA REDAZIONE – C’è un inasprimento delle sanzioni per il lavoro irregolare: il 24 settembre 2015 sono stati introdotti importi sanzionatori “per fasce” di durata della prestazione irregolare.

In caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzioni le nuove sanzioni sono le seguenti: a) da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego fino a 30 gg. di effettivo lavoro; b) da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego fino a 60 gg. di effettivo lavoro; c) da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego oltre a 60 gg. di effettivo lavoro.

Nel caso in cui la violazione riguardi l’occupazione irregolare di un lavoratore extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa, la sanzione viene aumentata del 20%. Olre alla sanzione trova applicazione la procedura di diffida (tranne per i due casi precedenti) e a condizione che: – i lavoratori irregolari siano ancora in forza; – la regolarizzazione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche parziale con riduzione non inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno; oppure con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi. Con l’irrogazione della nuova maxi sanzione non saranno più applicate le sanzioni per la mancata comunicazione di assunzione, di omessa consegna della lettera di assunzione, e di omessa registrazione dei dati sul Lul (Libro unico del lavoro).

La sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottata nel caso di impiego di lavoratori in nero pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti. La sanzione prevista è di 2.000 euro. La revoca della sospensione è concessa subordinatamente alla regolarizzazione dei lavoratori in nero ed al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta (500 euro); l’importo residuo (1.500 euro) maggiorato del 5% dovrà essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

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