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Cambia la normativa su sostanze e miscele impiegate in agricoltura: schede di sicurezza da controllare

Cia invita le aziende a prendere contatto con i tecnici degli uffici territoriali

– Sostituire, non appena tecnicamente ed economicamente sarà possibile, le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e indicate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.

Lo prevede il nuovo comma 7-bis dell’art 271 del Decreto Legge 152/2006, introdotto dalla normativa 102/2020. Gli allevatori dovranno quindi esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi, al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.

Gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi sostanze o miscele “classificate”, hanno l’obbligo di presentare una Relazione Tecnica, entro il 28 agosto 2021. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Successivamente, dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.

I tecnici Cia invitano le aziende a prendere contatto con gli uffici territoriali di riferimento al fine di assolvere questi importanti adempimenti.

diserbo

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