ROTTAMAZIONE QUINQUES ENTI LOCALI 

Il disegno di legge di conversione del D.L. fiscale (D.L. n. 38/2026) ha esteso, con l’art. 10- quinquies, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge di  Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), c.d. “rottamazione quinquies”, anche ai carichi degli enti  territoriali.  

Come si ricorderà, a differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la rottamazione quinquies aveva circoscritto la rottamazione ai soli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione  derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività  di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del  D.P.R. n. 633/1972.  

A seguito dell’approvazione dell’emendamento al D.L. fiscale, anche gli enti territoriali  (Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane), inizialmente esclusi, possono applicare le  disposizioni della rottamazione quinques a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati  dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti  local. 

La misura non è automatica e, quindi, non è obbligatoria; ciò significa che gli enti territoriali  possono decidere autonomamente se aderire o meno alla possibilità di definizione agevolata.  

1. Modalità e termini di adesione  

Entro il 30 giugno 2026, Regioni ed enti locali devono pubblicare il provvedimento  di adesione sul proprio sito internet istituzionale e comunicarlo ad AdeR con le  modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno. Non è escluso che il termine del  30 giugno, per alcuni Comuni interessati dalle elezioni, possa essere posticipato; 

A decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili sul  proprio sito, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili e  le modalità di trasmissione.  

➢ Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui  manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata; la dichiarazione può essere  integrata entro il medesimo termine del 31 ottobre 2026.  

Entro il 31 dicembre 2026, AdeR comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle  somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.  

2. Pagamento delle somme dovute  

È previsto il pagamento in:  

➢ unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027; 

➢ massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo,  31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027.  In tal caso si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.  

3. Oggetto della definizione  

Come anticipato, la definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati  agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti  derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. 

Sono quindi potenzialmente interessate tutte le entrate comunali affidate ad AdeR, sia tributarie  (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale, quest’ultimo qualificato come tributo dalla Cassazione  a Sezioni Unite), sia patrimoniali (sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe).  4. Sanzioni amministrative  

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da  quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque  denominati, agli interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio. 

TOLLERANZA CINQUE GIORNI 

In tema di versamento è stata ora prevista la tolleranza di un tardivo versamento non superiore a  5 giorni, fino ad oggi non contemplata SOLO PER LA PRIMA RATA IN CASO DI PAGAMENTO  IN UN’UNICA SOLUZIONE E PER L’ULTIMA RATA IN CASO DI PIANO RATEALE. Per entrambe queste ipotesi, a seguito della modifica, il versamento effettuato con un  ritardo non superiore a cinque giorni non integra la fattispecie di inefficacia e non produce quindi  la perdita dei benefici della definizione agevolata.  

ATTENZIONE: SI RIPETE la tolleranza di cinque giorni opera nel caso di pagamento in  unica soluzione e per l’ultima rata, non per le rate intermedie.  

Ne consegue che, per le rate intermedie del piano, la regola rimane invariata.

DECRETO ATTUATIVO IPER AMMORTAMENTO (EX 5.0) 

La legge di Bilancio 2026 ha disposto, a decorrere dal 1/01/2026  • la reintroduzione dell’agevolazione cd. “iperammortamento”, che consiste in una  maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili rilevanti esclusivamente ai fini  della deducibilità ai fini dei redditi (non dell’Irap) delle quote di ammortamento e dei canoni  leasing  

• in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. 

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni opera in relazione agli investimenti effettuati  dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in: 

– beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di  cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione  della produzione o alla rete di fornitura; 

– beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di  energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art.  30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio  dell’energia prodotta. 

L’agevolazione opera a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma  giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile  adottato ed è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili  in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi  previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 

Quanto all’aspetto soggettivo la misura non è applicabile alle imprese agricole che  dichiarano il reddito sulla base delle rendite catastali (per le quali è previsto il credito di  imposta 4.0 in attesa di decreto attuativo) e a quelle imprese agricole che dichiarano il  reddito dell’attività connessa in modo forfettario. 

A tal proposito può essere fruito, in termini di maggiori quote di ammortamento, per quelle  attività che dichiarano il reddito nei modi normali (vedi agriturismo che determina il reddito  come differenza fra costi e ricavi e non forfettariamente). 

L’agevolazione infatti consiste nel maggiorare costo di acquisizione/canoni di leasing dei “beni  agevolabili”, e di conseguenza le relative quote di ammortamento o canoni di leasing, nella  seguente misura, applicata con un criterio “a scaglioni”: 

– Fino a 2,5 mln € 180%  

– Oltre 2,5 e fino a 10 mln € 100%  

– Oltre 10 e fino a 20 mln € 50%  

– Oltre 20 mln € — 

A differenza del “vecchio” iperammortamento, ed in linea con le necessità di monitorare gli effetti  finanziari delle agevolazioni fiscali, il beneficio non è più “automatico”, essendo obbligatoria la  presentazione di un’istanza telematica tramite GSE. 

Con DM 4/05/2026 il MIMIT ha definito le modalità attuative, con particolare riguardo:  – alla procedura di accesso al beneficio 

– alle certificazioni/ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione telematica al GSE:  – di 3 comunicazioni: la prenotazione, la conferma e la comunicazione del  completamento il cui mancato invio di una o più di tali comunicazioni “comporta il  mancato perfezionamento della procedura” Per ciascuna comunicazione il GSE procede  ad una verifica formale, in esito alla quale notifica la comunicazione di esito positivo o di  necessità di integrazione dei dati. 

– di 2 comunicazioni con funzione di mero “monitoraggio” degli impegni pubblici di  spesa

COMUNICAZIONI DI PRENOTAZIONE 

L’impresa deve trasmettere:  

– una o più comunicazioni preventive (cd. “prenotazioni” dell’agevolazione)  – per ciascuna “struttura produttiva” cui si riferiscono gli investimenti (definita come unità  locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue)  che devono contenere i seguenti dati:  

o dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva  

o tipologia ed ammontare degli investimenti nei beni:  

▪ di cui agli All. IV e V alla L. 199/2025 e la data prevista di interconnessione ▪ per l’autoproduzione da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di  entrata in funzione  

o dati circa la maggiorazione applicabile e le quote di ammortamento/canoni di  leasing. 

COMUNICAZIONI DI CONFERMA 

Per ciascuna comunicazione preventiva (e, dunque, per ciascuna struttura produttiva)  – entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE di esito positivo relativo alla prenotazione – l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con  l’indicazione  

o della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto  per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene  

o contenente i dati identificativi delle relative fatture.  

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi/di ammontare superiore  rispetto a quelli oggetto della “prenotazione”. 

Per i beni in leasing non è necessario il “maxicanone” del 20%, posto che:  – fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione “di conferma”  

– “il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si  considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di  acquisto”. 

COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO 

Alla conclusione dell’investimento  

una volta effettuata l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione  della produzione/rete di fornitura; 

➢ ed entro il 15/11/2028 (termine ultimo)  

l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento:  

✓ riferita a uno/più beni oggetto della comunicazione di conferma  

✓ con indicazione, per ciascun bene, della data di completamento dell’investimento. 

Non è richiesto che la comunicazione di completamento sia unitaria  

Ove l’impresa abbia interconnesso solo alcuni dei beni indicati nella prenotazione nel 2026, potrà  inviare una prima comunicazione di completamento solo per detti beni, mentre per quelli  interconnessi successivamente dovrà inviare una ulteriore comunicazione di completamento al  seguito della loro interconnessione. 

La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni di possesso:  

a) della perizia tecnica asseverata  

b) e della certificazione contabile.  

Anche in questo caso la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti  in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma  (e, pertanto, anche della “prenotazione”). 

A seguito della trasmissione delle comunicazioni  

– l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio (cd. “protocollo”) dalla piattaforma del GSE  – il GSE, verificata la correttezza formale, entro i 10 giorni successivi:  

o comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate  

o comunica i dati/documentazione da integrare nel termine di 10 giorni; ove i dati  risultino:  

▪ correttamente integrati nei termini: il GSE comunica l’esito positivo nei  successivi 10 giorni  

▪ in caso contrario: il GSE comunica inammissibilità della comunicazione.  Il termine ultimo del 15/11/2028 potrà, in tali situazioni, essere differito al più tardi, al 5/12/2028. 

COMUNICAZIONI DI MONITARAGGIO 

Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione  

– a partire dalla prima “prenotazione” trasmessa  

– e fino al termine di fruizione dell’agevolazione  

ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:  

entro il 20 gennaio di ciascun anno: una comunicazione periodica contenente le  informazioni  

relative: 

➢ agli investimenti effettuati; 

➢ al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;  

entro il successivo 30 giugno: una comunicazione integrativa della precedente recante:  ➢ il relativo piano di ammortamento,  

➢ con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. 

Tutte le precedenti comunicazioni (prenotazione/conferma/completamento e monitoraggio  sia periodico che integrativo) sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione  della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it). 

MOMENTO DI FRUIZIONE E CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini delle imposte sui redditi dal  periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti requisiti:  

➢ l’impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti  interconnessi (con esito positivo delle verifiche del GSE quale condizione sospensiva); ➢ il bene è entrato in funzione. 

La procedura si vede abbastanza complessa per investimenti minimi ma è interessante per  imprese che determinano il reddito nei modi ordinari se di una certa entità.

NUOVE MISURE DI SOSTEGNO: CREDITI D’IMPOSTA PER  CARBURANTE E FERTILIZZANTI 

A seguito della pubblicazione del DL 22 maggio 2026 n. 89 (“Disposizioni urgenti in materia di  prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche”), sono state introdotte importanti misure  compensative per il settore agricolo. Grazie all’azione incisiva di CIA, sono stati previsti ulteriori  sostegni per attutire i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburanti agricoli e  fertilizzanti, legati al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.  

Di seguito trovi il dettaglio delle agevolazioni: 

1. CREDITO D’IMPOSTA CARBURANTE 

L’agevolazione: Consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per  l’acquisto di gasolio e benzina.  

Fondi disponibili: La misura prevede un limite massimo di spesa pari a 90 milioni di euro  per l’anno 2026.  

Utilizzo: È destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole e include  il riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole.  

Estensione temporale: Inizialmente previsto per il solo mese di marzo, il beneficio è  stato esteso anche ai mesi di aprile e maggio 2026. Di conseguenza, sono ammessi gli  acquisti effettuati (con relativa consegna) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.  

Criterio di cassa/consegna: Per determinare il diritto al bonus fa fede la data di  consegna della merce e non la fatturazione. Pertanto:  

o Gli acquisti consegnati a febbraio 2026 sono esclusi, anche se fatturati a marzo.  

o Gli acquisti consegnati a maggio 2026 sono inclusi, anche se la fattura verrà  emessa a giugno.  

2. CREDITO D’IMPOSTA FERTILIZZANTI 

L’agevolazione: Per mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi, viene riconosciuto un  contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 30% della spesa effettuata,  al netto dell’IVA.  

Fondi disponibili: La misura prevede un limite massimo di spesa pari a 40 milioni di euro  per l’anno 2026.  

Periodo di validità: Spetta per gli acquisti di fertilizzanti agricoli effettuati nei mesi di  marzo, aprile e maggio 2026, comprovati dalle relative fatture.  

Criterio di consegna: Anche in questo caso è fondamentale la data di consegna:  o Gli acquisti consegnati a febbraio 2026 sono esclusi (anche se fatturati a marzo). 

Lotta alla flavescenza dorata

La nuova Determina regionale regolamenta la lotta obbligatoria per il 2026 contro la Flavescenza dorata:

1) obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate delle zone infestate;

2) l’obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle zone cuscinetto di cui agli Allegati 1, 2 e 3  e del restante territorio indenne in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;

3) in alternativa all’obbligo di estirpo immediato disposto ai punti precedenti, è ammessa la capitozzatura immediata delle piante sintomatiche praticando il taglio dell’intera porzione aerea della vite (chioma) e l’eliminazione di ogni eventuale ricaccio fino al momento dell’estirpo completo del ceppo che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo;

4) obbligo di estirpo immediato delle piante sintomatiche e di divieto del prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata

5) obbligo di eseguire, in tutte le aree vitate del territorio regionale, nel periodo primaverile-estivo, sin dal
primo anno di impianto, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati sulla vite contro Scaphoideus titanus o cicaline in genere sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni rese note attraverso i periodici Bollettini di produzione integrata e biologica predisposti a livello territoriale e consultabili al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/difesa-sostenibile/bollettini

a) almeno tre trattamenti nei vigneti a conduzione biologica, uno dei tre trattamenti obbligatori deve essere effettuato con le piretrine naturali;

b) almeno due trattamenti nei vigneti a conduzione integrata, obbligatoria e volontaria. Si precisa che nei suddetti vigneti qualora vengano impiegate sostanze attive ammesse in biologico è obbligatorio effettuare tre trattamenti e che qualora tali sostanze si utilizzino per più di un trattamento, almeno uno di questi deve essere eseguito con le piretrine naturali;

c) di disporre l’obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale, almeno n. 3 trattamenti.

Aiuto “de minimis” alle imprese agricole che coltivano Grano Duro Campagna 2026

L’aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo; per la campagna 2026 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario un’Organizzazione di Produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

a) imprenditore agricolo e industria pastaria;

b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l’industria pastaria;

c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;

d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l’industria pastaria;

e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria pastaria;

f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l’industria pastaria.

Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha.

Aiuto. Per la campagna 2026 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del Contratto in regime di aiuti “de minimis” nel settore agricolo. l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari

Termini di presentazione. La domanda di aiuto potrà essere presentata  a partire dal 20 maggio 2026 fino al 15 settembre 2026.

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

Privacy Policy  –  Note legali –  Whistleblowing policyTrasparenza

WhatsApp chat