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COMUNICATI STAMPA EMILIA CENTRO

Decreto 11 marzo e restrizioni nelle attività commerciali: le imprese agricole possono vendere al dettaglio. Stop agli agriturismi. Le misure si applicano fino al 25 marzo

Giovedì 12 marzo 2020

Tra le misure restrittive adottate con l’ultimo Dpcm dell’11 marzo 2020 è disposta la chiusura fino al prossimo 25 marzo di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio; fanno eccezione in senso generale, tra le altre, le attività commerciali di vendita a consumatore finale di generi alimentari.

Più precisamente, l’art. 1, comma 1 n.1) del decreto sopra citato prevede espressamente la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020), siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni anche nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività commerciali autorizzate. Anche per i mercati, che resteranno chiusi, sarà consentita la vendita di prodotti alimentari.

Tale previsione riguarda anche il settore agricolo, relativamente alle attività di vendita al dettaglio in azienda a condizione comunque che la vendita riguardi prodotti alimentari, primi o trasformati.

Riassumendo dunque rientrano nella condizione derogatoria le imprese agricole che:

  • svolgono attività di vendita al dettaglio cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 aventi ad oggetto prodotti agricoli alimentari (quindi, ad esempio, restano chiuse le attività di vendita al dettaglio di piante);
  • Presso la sede aziendale, locati aperti al pubblico, aree di mercato, a condizione che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ancora, sempre l’art. 1, comma 1 n. 4) assume a funzione vitale l’attività agricola e ne dispone la sua prosecuzione ed insieme a queste delle attività che sostengono a monte e a valle l’attività primaria. Viene disposto infatti la continuazione delle attività “del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.

In tale ambito, la norma si può interpretare nel senso che sono autorizzati anche le attività commerciali deputate alla vendita di mezzi tecnici necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

In altri termini, è consentita la prosecuzione:

  • delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., comprese le attività connesse alla produzione agricola principale, intese esclusivamente come attività di produzione di beni derivanti dalla coltivazione dal fondo, dell’allevamento di animali e dalla silvicoltura;
  • delle attività di fornitura di beni e servizi necessarie allo svolgimento dell’attività agricola (ad es. attività di fornitura di mangimi, concimi, piante, attrezzature, di trasporto dei prodotti, di lavorazione dei medesimi e di tutte le attività che risultano essenziali allo svolgimento dell’attività agricola).
  • alle medesime imprese agricole, quali fornitrici di beni e servizi verso altre imprese che esercitano attività agricole e per cui queste forniture risultano essenziali all’attività medesima (il caso frequente riguarda l’attività di contoterzismo); siamo nella situazione prospettata in larga parte nell’ambito delle attività agricole connesse di fornitura di servizi

Restano invece sospese per il periodo sopra indicato tutte le attività di ristorazione, salvo alcune specifiche eccezioni; tra le attività sospese anche quelle agrituristiche, ma limitatamente alla somministrazione dei pasti, mentre al momento, è consentito svolgere attività di pernottamento.

La ristorazione è comunque consentita con la modalità di vendita a domicilio, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Le misure sopra citate si applicano dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020

 

Allegato 1

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

– Ipermercati

– Supermercati

– Discount di alimentari

– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)

– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

– Farmacie

– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

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