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Le novità in materia fiscale del Decreto legge “Aiuti-quater”: rimodulato il Superbonus, potenziamento del welfare aziendale e contrasto al caro energia

riscaldamento

Mirco Conti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge n. 176/2022 “Aiuti-quater”.
Vengono destinate risorse per 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. Nel testo è prevista anche la rimodulazione del superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023 ed e il potenziamento del welfare aziendale, con soglia di esenzione per i fringe benefit innalzata a 3mila euro.

Di seguito si esaminano le principali disposizioni fiscali.

Bonus energetici alle imprese
Estesi i crediti d’imposta alle imprese, anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il decreto ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre: 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti al consumo di energia elettrica; 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
I crediti sono fruibili soltanto in compensazione entro il 30 giugno 2023; alla medesima data viene spostato anche il termine per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022, che i relativi provvedimenti istitutivi avevano invece fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022.
Le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto ed inoltre, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti.
I beneficiari dei crediti, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022.
L’adempimento andrà effettuato entro il 16 marzo 2023 (un mese in più rispetto alla scadenza precedentemente stabilita dal decreto “Aiuti-ter”) secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Accise e Iva su carburanti
Estese fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni vigenti dettate per contrastare l’eccezionale rincaro dei prodotti energetici e per contenere i prezzi dei carburanti. Pertanto, fino alla fine dell’anno, le accise graveranno nella misura ridotta di: 478,40 euro per mille litri (benzina), 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante), 182,61 euro per mille chilogrammi (Gpl, cioè gas di petrolio liquefatti usati come carburanti), zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano); inoltre, su quest’ultimo prodotto, l’Iva continuerà a essere applicata con l’aliquota del 5%.

Bollette a rate per le imprese
Relativamente ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, le imprese potranno richiedere il frazionamento, fino a un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nell’anno 2021. Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate dovranno farne istanza secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il fornitore, nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza, dovrà offrire una proposta, specificando, oltre alle date di scadenza di ciascuna rata (da un minimo di 12 a un massimo di 36), il tasso di interesse eventualmente applicato, che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei BTP di pari durata. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di versare, in un’unica soluzione, l’intero importo residuo dovuto. Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta energetici, infatti le agevolazioni sono alternative.

Welfare aziendale
Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, è ulteriormente incrementato a 3.000 euro per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, che il decreto “Aiuti-bis” aveva già innalzato dai 258,23 euro ordinariamente previsti, a 600 euro. Ricordiamo che, con il precedente intervento normativo, è stato altresì ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Bonus per registratori telematici
Istituito un nuovo credito d’imposta a favore dei soggetti Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. L’adeguamento dei registratori, effettuato nel 2023, alle necessità legate alla “lotteria degli scontrini”, darà diritto a un bonus pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.
L’esercente potrà fruirne nel mod. F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’aggiornamento degli strumenti, il cui pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, definirà le modalità attuative della disposizione, anche per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione, fissato in 80 milioni di euro.

Disciplina del Superbonus
Apportate alcune modifiche sostanziali alle regole in materia di incentivi “superbonus” per l’efficientamento energetico (art. 119, D.L. n. 34/2020):
a) per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da 2 a 4 unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o più persone fisiche, resta il superbonus 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso, per passare al 90% nel 2023, prima dei ridimensionamenti, già programmati dall’ultima legge di bilancio per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%);
b) per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
c) il superbonus al 110% viene confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo;
d) superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili;
e) riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus, ma nella misura ridimensionata del 90%, al verificarsi però di 3 condizioni:

1) il contribuente è proprietario dell’immobile, ovvero, titolare di un diritto reale di godimento (es. usufrutto);
2) l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale del contribuente;
3) il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15.000 euro) calcolata applicando un quoziente familiare. In pratica, bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, pari a 1 se c’è solo il contribuente; incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l’unito civilmente), di 0,5 in presenza di familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono 3 o più. Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico, accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera € 60.000, in quanto, poiché in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato, proprio la soglia massima di euro 15.000;
f) autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare criteri e modalità di attuazione;
g) introdotta la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzate. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.
La disposizione mira a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione.

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