Proroga per patentini e abilitazioni
Con l’approvazione del “Decreto Milleproroghe” (DL 183/2020 convertito con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) è stato definito che la proroga di validità di 12 mesi si estende a tutte le abilitazioni e attestati che hanno la scadenza naturale il 31 dicembre 2021:
- abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari)
- abilitazioni alla consulenza
- abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari
- attestati di funzionalità delle macchine irroratrici
Sono naturalmente confermate le proroghe già disposte per le abilitazioni e gli attestati scaduti nel 2020 la cui estensione di validità rimane vincolata alla durata dell’emergenza sanitaria, che il Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 96 del 22 aprile 2021) ha fissato al 31 luglio 2021.
Di seguito le nuove validità, in funzione anche del periodo di scadenza naturale:
Scadenza dell’abilitazione o dell’attestato | Proroga di validità |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 | 12 mesi dalla scadenza naturale |
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2020, se non ancora rinnovati e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2021 | 29 ottobre 2021 (90° giorno successivo all’attuale data di fine emergenza sanitaria fissata al 31 luglio 2021) |
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, se non ancora rinnovati e che a seguito della proroga nazionale giungeranno a scadenza dopo il 31 luglio 2021 | 12 mesi dalla scadenza naturale |
Tenendo conto dell’attuale situazione, come sopra rappresentata, a brevissimo saranno adeguate le scadenze riportate nella banca dati dei patentini fitosanitari consultabile on line