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31/01/17 – CATASTO FABBRICATI

Accatastamento fabbricati rurali: restano pochi mesi per mettersi in regola

Si possono così ridurre le sanzioni rispetto all’iscrizione d’ufficio da parte del Catasto (articolo da Agrimpresa)

I proprietari di immobili debbono, entro la fine di ottobre, verificare se i propri fabbricati rurali sono stati regolarmente tutti accatastati. Infatti l’Agenzia delle entrate ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione.

L’identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche dati catastali. Individuati dalle foto aeree, nella nostra Regione risultano ancora parecchie migliaia di fabbricati rurali che non sono stati regolarizzati al Catasto. Se non si procede in tempo, l’Agenzia provvederà d’ufficio all’iscrizione in Catasto, con tutte le spese sostenute a carico del proprietario e applicherà le sanzioni, che per il mancato accatastamento vanno da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264.

Qualora il proprietario degli immobili proceda autonomamente all’iscrizione in catasto, i tecnici del Catasto non interverranno e le operazioni di accatastamento potranno essere completate da un professionista di fiducia. Inoltre si potrà beneficiare, entro il mese di novembre 2017, del cosiddetto ravvedimento operoso, attraverso il quale si  ridurrà in buona parte la sanzione. Si potranno infatti pagare al posto delle somme sopraindicate quelle ridotte, cioè, invece del minimo di 1.032 euro e max 8.264, si verseranno da 172 a 1.377 euro per ciascun fabbricato non accatastato.

Possono usufruire del ravvedimento operoso anche i proprietari che hanno accatastato i fabbricati rurali successivamente al 30 novembre 2012 o al 31 maggio 2013 (per le zone terremotate dell’Emilia Romagna).

Gli immobili che non vanno dichiarati, a meno di un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, in virtù del citato DM 28/1998, sono:

1) i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;

2) le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

3) le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

4) i manufatti isolati privi di copertura;

5) le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

6) i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Le opere di cui ai punti 1), 3) e 5), rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto d’iscrizione catastale contestualmente alle unità stesse.

Sono inoltre compresi anche i fabbricati collabenti F/2, privi di rendita e gli immobili diroccati (in stato di rudere).

catasto, fabbricati

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