Contributo ambientale Conoe
E’ entrata in vigore il 1 luglio l’applicazione del contributo ambientale al Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. La Cia ricorda, inoltre, che l’obbligo di applicazione del contributo ambientale è una fattispecie diversa dell’obbligo d’iscrizione al Consorzio.
Sono soggetti al contributo di cui all’oggetto i produttori e gli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili, con le esclusioni più sotto riportate e che il contributo si applica alla prima cessione sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell’olio o del grasso (si tratta del momento in cui l’olio o il grasso passa dal produttore o dall’importatore al primo commerciante all’ingrosso, o al confezionatore o commerciante o utilizzatore, o al momento dell’importazione del prodotto confezionato).
Di seguito l’Art.10 della Legge 154/2016 (Collegato agricolo), che elenca nel dettaglio gli oli e i grassi soggetti a contributo ambientale e le relative quantificazioni di tale contributo:
Art.10 Contributo al CONOE
1.Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall’anno 2017 il contributo di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all’articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3.Sono esclusi dall’applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall’applicazione del contributo:
a) gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
4.La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell’articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’entità del contributo resta invariata fino all’adozione del decreto di modifica ai sensi dell’articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sono sempre esclusi dal contributo:
OLI DI OLIVA: l’olio di oliva, l’olio vergine e l’olio extravergine di oliva sono sempre esclusi se in confezioni fino a 5 litri. L’olio extravergine di oliva è comunque sempre escluso fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l’impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di olio esausto come rifiuto;
ALTRI OLI E GRASSI:
-olio vegetale in confezioni di capacità uguale o inferiore a un litro;
-grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi;
-oli e grassi animali e vegetali a denominazione di origine e a indicazione geografica protetti e ai prodotti con questi confezionati;
-vendita diretta da parte delle Imprese agricole;
-produzione per autoconsumo;
-oli e grassi animali e vegetali destinati a usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
-oli e grassi animali e vegetali e prodotti con questi conservati destinati al mercato diverso da quello nazionale.
La Cia aderisce al comparto “produttori di rifiuto”, adesione attraverso la quale viene assolto tale obbligo in capo alle aziende aderenti all’associazione, che producono come rifiuto oli e grassi esausti (es.aziende agrituristiche).
Nel caso in cui un’Azienda aderente alla Cia dovesse trovarsi nelle condizioni di dover applicare il contributo ambientale, si consiglia di consultare il sito del Conoe alla voce ‘Schema funzionamento contributo ambientale.