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Novità normative sull’ etichettatura degli alimenti

Dal 5 aprile 2018 sarà applicabile in Italia l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. (Decreto Lgs. 15 settembre 2017 n° 145) La nuova normativa prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto ( 7 ottobre 2017) per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento fino all’esaurimento delle scorte.

Decorso il periodo transitorio le etichette dovranno contenere le indicazioni indicate e previste nel Dlgs n° 145/17. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15.000 €. La legge prevede alcune eccezioni al predetto obbligo:

A)la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con quello dell’operatore responsabile;

  1. B) la confezione riporti un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria;
  2. C) l’indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.

Non applicabilità del suddetto obbligo per i seguenti prodotti:

vino, vino nuovo, vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato , vino ottenuto da uve appassite e il vino di uve stramature. Il nuovo obbligo è stato introdotto con la finalità di garantire una corretta e completa informazione al consumatore italiano e una migliore tracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo. L’obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta non è previsto a livello europeo e rappresenta un vincolo applicabile solamente alle aziende che producono e confezionano in Italia, con oneri aggiuntivi per le stesse, che poi si potrebbero tradurre in un aumento dei prezzi dei prodotti.

Provvedimenti in vigore dal 9 maggio 2018.

Vendita di prodotti non preimballati.

Art. 44 Reg. n° 1169/ 2011.

Il nostro Paese ha deciso di rendere obbligatorie alcune determinate indicazioni sui prodotti non preimballati oltre a quello sugli allergeni , con apposita etichetta applicata sui recipienti oppure di altro sistema equipollente anche digitale facilmente accessibile e riconoscibile presente nei comparti su cui sono esposti:

  1. A) denominazione dell’alimento;
  2. B) elenco degli ingredienti con indicazione delle sostanze che possono provocare intolleranze o allergie;

C)modalità di conservazione se il prodotto facilmente deperibile;

data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno;

D)il titolo alcolometrico per bevande con contenuto di alcol superiore ad 1,2% in volume ;

E)percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti glassati congelati;

  1. F) la designazione “ decongelato” .

Queste indicazioni devono essere applicate da pasticcerie, panetterie, pasta fresca, gastronomie ivi comprese le preparazioni alimentari, con cartello unico degli ingredienti esposto in maniera visibile e chiara.

Tutto quanto sopra vale per i pubblici esercizi, anche nella distribuzione di acqua per uso umano, non preconfezionata, con un cartello esposto dove viene indicata la vendita di acqua potabile e, ove trattata, addizionata di anidride carbonica.

SANZIONI.

L’operatore che viola le suddette disposizioni per alimenti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000.

Salvo che il fatto costituisca reato l’omessa indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze sono punite con una sanzione amministrativa da € 3.000 ad € 24.000.

Se tali indicazioni vengono rese con modalità difformi dal Regolamento 1169/11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 8.000.

Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 4.000.

Per i produttori: identificazione delle partite di prodotti – Lotto

I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.

Il lotto è determinato dal produttore o da confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore.

L’indicazione del lotto NON è richiesta:

1) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese ;

2)per i gelati monodose venuti in tal modo e sempre che l’indicazione del lotto figuri nell’imballaggio globale;

3)per i prodotti agricoli all’uscita dall’azienda agricola nei seguenti casi: venduti a centri di deposito, condizionamento o imballaggio;

avviati verso organizzazioni di produttori;

raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione.

La CIA di Imola ha organizzato un servizio di consulenza legale per la valutazione della conformità delle proprie etichette.

Chi fosse interessato ad un approfondimento può contattare l’Ufficio Consulenza.                         

Cia Imola, etichettatura

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