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Nuove regole sull’etichettatura dei vini

Ricordiamo che sarà in vigore dall’8 dicembre 2023 l’obbligo di indicare in etichetta dei vini l’elenco degli ingredienti e dei valori nutrizionali. L’elenco degli ingredienti dovrà contenere tutti gli additivi presenti e i coadiuvanti che provochino allergie o intolleranze.  

Saranno indicabili con il nome della categoria funzionale, seguito dal nome specifico o, attraverso la sigla “E+numero”. La modalità di presentazione degli allergeni sarà differenziato se presentato in formato cartaceo o digitale.  

Nel primo caso, dovranno essere evidenziati con un carattere, uno stile, un colore di sfondo che li distingua dal resto degli ingredienti. Nel secondo caso, quindi tramite rimandi digitali o QR-code, dovranno essere comunque indicati sull’etichetta fisica, preceduti dalla parola “contiene”, seguita dal nome delle sostanze. Le sostanze utilizzate per l’arricchimento sono considerate ingredienti e pertanto andranno indicate.  

Il mosto di uve concentrato e quello rettificato possono essere raggruppati come «mosto di uve concentrato», il saccarosio deve essere indicato separatamente.
I lieviti non dovranno essere elencati come ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale, se presente uno spazio sufficiente in etichetta, dovrà essere inserita come tabella. In caso contrario, sarà comunque sufficiente un elenco, seppur chiaro e leggibile.
L’ordine di presentazione segue l’ordine che indichiamo: Grassi (di cui saturi); Carboidrati (di cui zuccheri); proteine, sale. Se è presente solo il valore energetico, ossia nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale è online, si può fornire con la lettera “E” seguita dal valore.
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni potranno essere sostituite dalla dicitura “contiene quantità trascurabili di …” e riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.
Ricordiamo che i valori nella dichiarazione nutrizionale sono da considerarsi come valori medi, basati sull’analisi da parte del produttore o su dati disponibili in letteratura scientifica.
Il valore energetico andrà indicato in kJ e kcal, per 100 g o per 100 ml, rispettando un intervallo di tolleranza definito. 

Specifichiamo che, per quanto riguarda la presentazione delle informazioni, sia nel caso di indicazione in etichetta cartacea,  sia nel caso in cui si crei un QR-code, le indicazioni dovranno comparire nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.
In etichetta cartacea, i caratteri dovranno avere dimensione uguale o superiore a 1,2 mm, indelebili e risaltare rispetto ai colori di fondo delle etichette, al fine di renderli perfettamente leggibili. 
A livello digitale, l’accesso alle indicazioni dovrà essere diretto, pertanto il collegamento non dovrà avere passaggi intermedi per arrivare alla leggibilità di quanto descritto.
Le informazioni sopra descritte non dovranno essere unite a diciture/informazioni commerciali. 

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