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Zone alluvionate: sospensione mutui per 12 mesi

Un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stabilisce per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili il diritto di chiedere agli istituti di credito una sospensione delle rate per 12 mesi. Banche e intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare i mutuatari.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi dei territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Famiglie e imprese titolari di mutui relativi a immobili ubicati in Emilia-Romagna nelle zone colpite dall’alluvione hanno diritto alla sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi.

Lo scorso 12 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza della Protezione Civile seguita alla richiesta imminente dell’ABI di attivare la moratoria per chi ha subìto un grave disagio economico derivante da un evento che costituisce, a tutti gli effetti, causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 del codice civile.

Chi ha diritto alla sospensione

Possono esercitare il diritto della sospensione del mutuo i seguenti soggetti:

  • titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili;
  • titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Secondo l’articolo 11 dell’Ordinanza dello scorso 8 maggio, queste categorie hanno il “diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”.

I soggetti beneficiari dovranno presentare un’autocertificazione del danno subìto.

Gli obblighi per gli istituti di credito

Banche e intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare i mutuatari della possibilità di richiedere la sospensione delle rate, almeno esponendo un avviso nelle filiali e sul proprio sito internet. Dovranno inoltre indicare i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, oltre al termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

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